(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  1. La Regione riconosce nell'attivita' di bonifica e  d'irrigazione
un  mezzo  permanente  finalizzato  allo sviluppo, alla tutela e alla
valorizzazione delle produzioni  agricole  con  particolare  riguardo
alla   qualita',   alla   difesa  e  conservazione  del  suolo,  alla
regolazione delle acque ed alla salvaguardia  dell'ambiente  e  delle
risorse  naturali.    La  Regione  riconosce altresi' nei consorzi di
bonifica, nei consorzi d'irrigazione e nei consorzi  d'irrigazione  e
bonifica  l'organismo  piu'  idoneo  allo svolgimento, da parte degli
utenti interessati, delle attivita' di  bonifica  e  delle  attivita'
d'irrigazione.
  2.  La  presente  legge, per l'attuazione delle finalita' di cui al
comma 1, disciplina ristituzione e il funzionamento dei  consorzi  di
bonifica,  dei consorzi d'irrigazione, e dei consorzi d'irrigazione e
bonifica, ai quali, nel rispetto ed in attuazione  del  principio  di
sussidiarieta',  riconosce un prevalente ruolo sul territorio ai fini
delle proposte di programmazione per lo specifico settore  e  per  la
progettazione,  realizzazione  e  gestione  delle  opere irrigue e di
bonifica.
  3.   La   presente   legge   disciplina   altresi'   le   modalita'
dell'intervento pubblico per la bonifica e per l'irrigazione  che  si
realizza  tenendo  conto  degli  obiettivi  dei fondi strutturali dei
quadri  comunitari  di  sostegno  dell'Unione  europea,  delle  linee
generali  della  programmazione  nazionale  e  regionale,  secondo le
previsioni  del  programma  regionale  di  sviluppo  e  in  modo   da
assicurare il coordinamento delle attivita' di bonifica e irrigazione
con  le  altre  azioni  per la gestione delle risorse idriche, con le
azioni previste nei piani  di  bacino  e  negli  altri  strumenti  di
pianificazione  e  programmazione  della  Regione  e degli altri enti
locali in  materia  d'agricoltura  e  lavori  pubblici  e  secondo  i
principi di concertazione e collaborazione.